A seguito dell'emanazione del D.L. 12 luglio n. 87 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del
13.07.2018), all'art. 12 comma 1, è stabilito l'esonero per i professionisti dall'applicazione dello split
payment per le fatture relative a prestazioni di servizi, rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-
quinquies (in sostanza le Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti assimilati), i cui compensi sono
assoggettati a ritenute.